Lesioni personali
Vengono classificate secondo la legge in dolose (ossia causate volutamente) o colpose (ossia causate senza volerlo, come ad esempio nell’ipotesi di incidente stradale). In entrambi i casi, si configura un reato a carico di chi ha determinato la lesione.
In base alla prognosi del soggetto leso, le lesioni personali che un soggetto può subire possono essere classificate nel seguente modo:
- lievissime (prognosi fino a 20 giorni)
- lievi (prognosi tra 21 e 40 giorni)
- gravi (prognosi superiore ai 40 giorni, oppure quelle che hanno messo in pericolo la vita, oppure quelle che hanno provocato un indebolimento permanente di organo o senso)
- gravissime (quelle che hanno provocato una malattia insanabile, la perdita di un senso o di un organo, una mutilazione che rende inservibile un arto, una disfunzione grave della favella, uno sfregio od una deformazione del volto, la perdita della capacità di procreare)
Oltre alla presentazione della querela, il soggetto leso può chiedere il risarcimento dei danni attraverso un’azione civile, oppure, attraverso la costituzione di parte civile nel processo penale.